28/01/12

RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO SU SOCIETA' ESTINTA

FORMULARIO DEL PROCESSO FISCALE E TRIBUTARIO.
MODELLO PER:


RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO SU SOCIETA' ESTINTA  INVIATI          AL SOCIO  EX AMMINISTRATORE

On.le Commissione Tributaria Provinciale di __________

Il sig. _________________ nato a  ________ il  ________, c.f.   ________  ________  ________, in qualità di ex socio e legale rappresentante della   ________ S.n.c. cancellata in data ________, con sede in   ________ (___), via__________, P.I. e CF   _____________ elettiv. domicil. in   ________, via   ________ n.____, presso lo studio dell’avv.   _____________, che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, propone:
Ricorso
Avverso gli avvisi di accertamento n.  ________, n.  ________ e n.  ________ dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di   ________– Ufficio Controlli notificati in data  ________, e contestuale istanza di sospensione ex art.47 Dlgs n.546/92
 
NEI CONFRONTI
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di   ________, in persona del rappresentante legale “pro – tempore”, con sede in   ________, via__________n_________

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IN FATTO E IN DIRITTO
in data   ________, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di   ________ notificava al sig.   ________, in qualità di rappresentante legale della società  ________  ________S.n.c. gli avvisi di accertamento n.   ________ (doc.1), n.  ________ (doc.2) e n.   ________(doc.3), emessi a seguito delle attività di verifica condotte dal predetto ufficio, sulla posizione fiscale della società  ______________ in data   ______________, per l’anno di imposta   ________.
Con tali atti l'Ufficio, sulle base delle risultanze del verbale di constatazione redatto, come si legge in atti, in data   ________ dalla Guardia di Finanza di   ________ e mai notificato all'odierno ricorrente, rilevava come la predetta società abbia avuto alle sue dipendenze la   ________  ________ senza istituire i libri paga e matricola previsti dalla normativa fiscale ed omettendo, inoltre, di dichiarare i maggiori ricavi relativi ai costi sostenuti per i predetti dipendenti, provvedendo per tali ragioni all'emissione degli impugnati avvisi di accertamento come sotto dettagliatamente riportati:
a) avv. accertamento n.   ________ (doc.1) con il quale viene irrogata la sanzione per mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire, dei registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39 per l'importo di €   ________  ________;
b) avv. accertamento n.  ________  ________ (doc.2) con il quale vengono accertate competenze pari ad €   ________  ________e ritenute non versate pari ad €   ________  ________, e per le quali l'Agenzia provvede ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad €   ________;
c) avv. accertamento n.   ________  ________ (doc.3) con il quale viene irrogata la sanzione del 30% delle ritenute non versate nei termini previsti, pari ad €   ________ nonché la sanzione per tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge per l'importo di €   ________;.
Tutto ciò premesso, in relazione agli avvisi di accertamento n.   _________,n.  ________ e n.   ________, se ne deduce l'inesistenza, la nullità e/o annullabilità nonchè l'infondatezza per i seguenti motivi:


1. Nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento per l'intervenuta estinzione della società. Cessazione della materia del contendere.


Preliminarmente si eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento per intervenuta estinzione della società destinataria degli atti impugnati, atteso che, la società di cui il sig.   ________________ era socio e legale rappresentante, è entrata in liquidazione in data   ________ per essere successivamente cancellata dal Registro delle imprese in data   ________  ________, come da visura della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di   ________ (doc.4).
A sostegno di tale assunto, si precisa come, a seguito della riforma del diritto societario, l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società ha efficacia costitutiva. Infatti, l’art. 2495 c.c. così come riformato, ha introdotto la regola ben precisa secondo cui: la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi più, in alcun modo, ancora vivente, e nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati.
Quindi, poiché con la cancellazione la società si estingue, i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.
A tale traguardo sono giunte le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 sono intervenute a comporre un annoso contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
Tali pronunce hanno infatti chiarito che: Con la cancellazione dal Registro delle imprese, per le società, anche quelle di persone, si determina l'estinzione della stesse con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse.
Secondo i Giudici della Suprema Corte: “pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.(C.Css. SS. UU., n. 4062/2010 doc. 5)
Pertanto, in ambito tributario, la cancellazione-estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società nonché la preclusione per l'Ufficio di emanare o notificare atti impositivi, o, anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste, con la conseguenza che gli atti comunque così emanati e notificati sono giuridicamente inesistenti e privi di ogni giuridico effetto.
Conformemente al dettato delle Sez.Unite della Suprema Corte si è uniformata la giurisprudenza tributaria successiva, si veda la sentenza n. 88 del 4/06/2010 della Comm.Trib.Prov. di Reggio Emilia che in estratto si riporta:
Applicando i suddetti principi (C.Css. SS. UU., n. 4062/2010 doc. 5), alla fattispecie in giudizio può dunque affermarsi che:
1- la CE. S.a.s. al momento della notifica degli atti impugnati era/è società estinta;
2- la stessa non era/è più soggetto giuridico;
3- gli atti alla stessa notificati ed impugnati sono stati emessi a carico di un soggetto inesistente;
4- gli stessi, pertanto, sono atti nulli;
5- gli atti notificati al socio Le.Al.Ac. sono nulli essendo la diretta conseguenza di altri atti nulli;”.
Sul punto, appare doveroso richiamare anche la sentenza n.80/09/2011 della Comm.Trib.Proviciale di Catania ( doc. 6), che statuendo su un caso analogo a quello oggetto dell'odierno esame così recita: “La Commissione...ritiene meritevole di accoglimento l'avanzata eccezione pregiudiziale della società. Infatti, la cancellazione della Società avvenuta in data ….ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti, per cui il provvedimento emesso dall'Ufficio è da considerarsi, allo stato attuale , giuridicamente inesistente e privo di ogni effetto giuridico e cio' comporta la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'oggetto e del soggetto, dal momento che nei confronti di quest'ultimo non è possibile configurarsi alcun fenomeno successorio.
Ritenuto quanto sopra, e considerato che la società destinataria degli avvisi di accertamento impugnati non è in realtà più esistente essendo stata cancellata in data 18.02.2008, anteriormente non solo agli avvisi di accertamento oggi impugnati ma anche alla stessa redazione del P.V.C. del 22.09.2008, si chiede a Codesta On.Commissione Tributaria Adita di dichiarare l'inesistenza e/o nullità degli impugnati avvisi di accertamento, in quanto emessi nei confronti di un soggetto giuridico ormai estinto, ordinando per tali motivi la cessazione della materia del contendere.

2.Violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti. Violazione del diritto di difesa. Mancata allegazione e conoscenza del p.v.c. Nullità derivata.


In subordine rispetto al precedente motivo, e per mero tuzionismo giuridico, va rilevata la nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento per mancata allegazione e conoscenza del P.V.C, perchè emessi quale conseguenza di un altro atto (il P.V.C. della G. d. Finanza di   ________  ________), di cui risulta manifesta la nullità (c.d. nullità derivata), nonché per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti e violazione del diritto di difesa.
Invero, gli atti oggi impugnati sono stati emessi sul presupposto di un atto quale il P.V.C. della G.d.F, non conosciuto e non conoscibile nonché radicalmente nullo perché redatto, come si legge in atti, in data   ________  ________ e pertanto emesso in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese della   ________  ________ S.n.c.
Ciò determina, come già rilevato, l'inesistenza giuridica e l'inefficacia del P.V.C. poiché emesso nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste ( Cfr. C.Css. SS. UU., n. 4062/2010)
Come sopra evidenziato con la sentenza n. 88 del 4/06/2010 della C.T.P. di Reggio Emilia: “Applicando i suddetti principi (C.Css. SS. UU., n. 4062/2010), alla fattispecie in giudizio può dunque affermarsi che:
1- la CE. S.a.s. al momento della notifica degli atti impugnati era/è società estinta;
2- la stessa non era/è più soggetto giuridico;
3- gli atti alla stessa notificati ed impugnati sono stati emessi a carico di un soggetto inesistente;
4- gli stessi, pertanto, sono atti nulli;
5- gli atti notificati al socio Le.Al.Ac. sono nulli essendo la diretta conseguenza di altri atti nulli;”.
Pertanto, essendo stati gli avvisi di accertamento emessi quale conseguenza di un altro atto (il P.V.C. della G. d. Finanza di ____________), di cui risulta manifesta la nullità, tale invalidità colpisce irrimediabilmente gli atti oggi impugnati per nullità derivata.
Ma vi è di più, in quanto la conoscenza di atti quali il P.V.C., è fatto indispensabile per una corretta e completa ricostruzione dei fatti, nonchè per l’esercizio da parte del contribuente di una compiuta ed articolata difesa, preclusa, nel caso di specie, dalla mancata conoscenza di P.V.C.
Tale atto, inoltre, non è stato né trasfuso, né allegato agli avvisi di accertamento impugnati, con la conseguenza che quest'ultimi si presentano alla lettura del contribuente come scollegati da tutti i fatti che ne hanno portato all’emissione.
In materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi è chiaro il disposto dell’art. 42 comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, il quale statuisce che gli atti di accertamento devono: “recare l'indicazione dell' imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato … (omissis) … Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto da contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Ancora sul punto, occorre rilevare la nullità degli atti impugnati per violazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 denominata “Statuto dei diritti del contribuente”, la quale prevede che: “tutti gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere motivati indicando le ragioni che stanno alla base della pretesa tributaria”.
Infatti, l'art. 7 della legge 212/2000, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”, recita al primo comma: “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ..., indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli avvisi di accertamento devono ritenersi nulli ed improduttivi di effetti giuridici per difetto di motivazione, contenendo gli stessi solo un mero riferimento ad altri atti impositivi di cui il ricorrente non è venuto a conoscenza mancandone la regolare notifica.
Inoltre, la mancata allegazione dell'atto richiamato negli avvisi di accertamento oggi impugnati, ha determinato una illegittima violazione del diritto di difesa del contribuente.
Sono infatti stati violati i principi sanciti dall’art. 24 della Costituzione, così come recepiti dall’art. 7 dello statuto del contribuente (Legge del 27.7.2000 n. 212) e più in generale statuito dalla L. 241/1990 in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
In particolare il citato art. 7 dello Statuto del Contribuente espressamente recita: “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
Tale mancanza viola un obbligo di legge; legge che dispone laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama (art. 3, c. 3 Legge 241/1990 ed art. 7, c. 7 Legge 212/2000)”, ed ancora “Per i motivi sopra esposti l'atto impugnato.... risulta viziato in quanto non rispetta le disposizioni imposte dalla legge 241/1990 e dalla Legge 212/2000; conseguenza è il suo annullamento. I motivi sopra esposti fanno si che questo Collegio accolga il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato”.
Tale sentenza, segue l'orientamento già delineato dalla Suprema Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sent. n° 1418 del 23.01.2008 (doc.7), dove si legge: “l'Amministrazione deve dimostrare - sia pure, eventualmente, tramite presunzioni - l'effettiva e tempestiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente, non essendo sufficiente il riferimento ad un atto del quale il contribuente stesso possa semplicemente "procurarsi la conoscenza", poichè ciò comporterebbe una più o meno accentuata e non giustificata riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare la fondatezza dell'atto impositivo, con indebita menomazione del diritto di difesa .
Per i superiori motivi gli avvisi di accertamento devono essere annullati e dichiarati privi di effetto.
 

Richiesta di sospensione ex art.47 Dlgs n.546/92.


Alla luce dei motivi di impugnativa sin qui richiamati si ritiene che sussistano le condizioni per sospendere l’efficacia dell'atto impugnato onde evitare che il ricorrente possa essere esposto “ingiustificatamente” al rischio di eventuali azioni esecutive sui beni dello stesso, a fronte dell'iscrizione provvisoria a cui l'Ente provvederà attese inoltre le precarie condizioni economiche del ricorrente.

Pertanto: Piaccia all’On.le Commissione Tributaria Provinciale, contrariis reiectis, in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: 
  - in via preliminare sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del d. lgs. 546/92, sussistendone i presupposti di legge;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento notificati, per avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della stessa, nonché dichiarare la cessazione della materia del contendere; 
- nel merito dichiarare la nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento per mancata allegazione e conoscenza del p.v.c e conseguente nullità derivata, nonché per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti e violazione del diritto di difesa.

Con vittorie di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento è pari a . .
 Salvo ogni altro diritto.
  ________,  ________                                                                                     avv.   ___________
si allegano i seguenti documenti
  1. avviso di accertamento n  ________;
  2. avviso di accertamento n.  ________;
  3. avviso di accertamento n.   ________;
  4. Cass.Civ. SS. UU., n. 4062/2010;
  5. Visura Camera di Commercio;
  6. Sentenza n.80/09/2011 Com.Trib.Prov. di Catania;
  7. Suprema Corte di Cassazione sez. Tributaria, sentenza n° 1418 del 23.01.2008;
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 - D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.
  ________  ________                                                                                        avv.   ___________

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